Durante il suo incarico, l’amministratore deve:
- convocare, almeno una volta all’anno, l’assemblea dei condomini;
- eseguire le delibere;
- riscuotere dai condomini le somme necessarie per la gestione finanziaria;
- provvedere ai pagamenti, utilizzando (sia per i pagamenti erogati che per quelli ricevuti) il conto corrente condominiale;
- agire contro i condomini morosi, al fine di recuperare le somme non versate;
- applicare e far osservare ai condomini il regolamento di condominio;
- eseguire tutti gli adempimenti fiscali che sono a carico del condominio;
- curare la tenuta dei registri del condominio e renderli disponibili;
- stilare, al termine di ogni anno, il rendiconto annuale della gestione condominiale e convocare l’assemblea per la sua approvazione.
Ci sono dei casi in cui, nello svolgimento dei propri compiti, l’amministratore commette gravi illeciti:
- diffamazione, se per esempio l’amministratore nel corso di un’assemblea (quindi in presenza di più persone) ti offende ledendo la tua reputazione, oppure affigge nella bacheca condominiale un avviso in cui si legge che non paghi gli oneri condominiali da diversi mesi nonostante le continue richieste;
- appropriazione indebita, nel caso in cui l’amministratore si appropri dei tuoi soldi versati per le spese di gestione e non oneri le spese dovute (per esempio non paghi l’assicurazione condominiale);
- mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, se (ad esempio) il giudice ha ingiunto il pagamento di un credito ad un condomino moroso e l’amministratore condominiale non procede volutamente (perché è un suo amico) all’esecuzione forzata nei confronti di quest’ultimo;
- omissione di lavori di edifici che minacciano rovina, qualora l’amministratore non abbia provveduto alle opere di riparazione delle parti comuni dello stabile (per esempio di un gradino o di una ringhiera) e da ciò derivi un evento dannoso, come per esempio lesioni di un condomino a causa di una caduta;
- violazione di domicilio, per esempio se l’amministratore, in possesso delle chiavi, si introduce nell’appartamento di un condomino contro la sua volontà.
Tratto da www.laleggepertutti.it